I Modelli Statistici che realizzano il report sono realizzati da analisti ma non il report finale. Questo è motivato dal fatto che Credit Passport deve essere completamente obiettivo nella sua redazione.
PD significa Probabilità di Default, EDF invece significa Expected Default Frequency o probabilità di Insolvenza. Sono sigle che indicano la stessa cosa ovvero la probabilità che un’impresa tenga fede ai propri impegni finanziari nell’arco dei dodici mesi successive alla rilevazione.
Le categorie indicano in maniera crescente il rischio relative ad una impresa. Le categorie sono “mappate” ad una probabilità di insolvenza.
Prima di tutto, sia le persone fisiche e giuridiche, possono richiedere gratuitamente la propria Centrale Rischi ad una delle filiali di Banca d’Italia. La modulistica per richiedere la visura della CR è diversa a seconda che il richiedente sia una persona fisica o giuridica (Vedi Moduli).
Modulo di richiesta per persone fisiche;
Modulo di richiesta per persone giuridiche.
Le firme apposte sulla modulistica devono essere il più fedeli possibile a quelle riportate nel Documento d’Identità e i documenti da allegare alla richiesta sono:
– Per le persone fisiche: fotocopia Carta d’Identità (fronte e retro e in corso di validità con foto chiara e firma ben leggibile);
– Per le persone giuridiche: fotocopia Carta d’Identità (fronte e retro e in corso di validità, con foto chiara e firma ben leggibile) del legale rappresentante.
La propria Centrale Rischi può essere richiesta presso qualsiasi filiale della Banca d’Italia e può essere fatto:
– Consegnando il modulo e la documentazione di persona;
– Inviando il modulo e i documenti mezzo fax, posta o tramite PEC, Posta Elettronica Certificata che rappresenta l’unico canale disponibile per l’invio in formato elettronico.
Se volete che la vostra visura sulla Centrale Rischi vi venga spedita mezzo posta rivolgetevi alla filiale più vicina (consultate l’elenco delle filiali Banca d’Italia di competenza).
Se volete ritirarla di persona o incaricare un soggetto delegato inviate la richiesta alla filiale in cui poi vi vorrete recare per il ritiro della visura. Per delegare un soggetto terzo non dimenticate di far consegnare, al momento del ritiro, il (per le persone giuridiche è riportato a fine paragrafo) con fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale del soggetto delegante. Da notare quindi che non importa dove si risiede, se sono di Roma ma per comodità preferisco rivolgermi a Milano posso tranquillamente fare riferimento alla quest’ultima filiale.
Modulo di delega per persone giuridiche
Per il ritiro della visura presso la filiale Banca d’Italia o per riceverli all’indirizzo di posta elettronica certificata i tempi di attesa sono di circa 7 – 10 giorni; se ci si fa inviare la visura della CR mezzo posta l’attesa è mediamente di 15 giorni.
Il modulo vi consente di scegliere fra alcune opzioni davvero interessanti:
– Richiedere gli ultimi 12 mesi di rilevazione, oppure anche visure riferite a periodi inferiori o superiori (da nostre informazioni comunque non si può andare oltre il 1995). Da tenere presente che di solito le Banche vanno a vedere almeno gli ultimi 12 mesi e quindi è su questo periodo che ci giudicano; sappiate però che a volte vanno più indietro (36 mesi al massimo per legge);
– Richiedere dati aggiuntivi su eventuali soggetti garanti e sulle relative garanzie prestate;
– Richiedere la vostra visura Centrale Rischi Banca d’Italia in formato cartaceo oppure su CD (file in formato “PDF”).
L’impresa deve richiedere i dati direttamente a Centrale Rischi inviando il Modulo di Richiesta Centrale Rischi (persone fisiche) o Modulo di Richiesta Centrale Rischi Banca d’Italia (persone giuridiche). È utile anche leggere la Circolare 139 dell’11-02-’91 “Centrale Rischi Istruzioni per gli intermediari”.
Non sempre. Gli intermediari, la Banca d’Italia, la magistratura penale e le altre autorità di controllo sugli intermediari possono non richiederlo.
Il titolare è la Banca d’Italia (Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91, 00184 Roma). Il responsabile è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d’Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati – RM). Gli incaricati sono i dipendenti che operano sui dati della Centrale dei Rischi nell’ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca d’Italia.
No. La segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito con o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30.000 euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei Rischi.
Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”.
No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza”, che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell’intermediario.
Quando cessano per un soggetto le segnalazioni della Centrale dei Rischi?
L’intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30.000 euro oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni.
Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi. Ad esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati su un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile).
L’intermediario deve tener conto del pagamento di un debito nella segnalazione alla Centrale dei Rischi relativa al mese in cui il debito è stato pagato. Ad esempio, se il pagamento avviene il 15 maggio, sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 maggio, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare entro il 25 giugno. Le informazioni riferite alla data del 31 maggio sono visibili per intermediari finanziari e privati intorno ai primi giorni di luglio.
Gli intermediari finanziari sono responsabili dell’esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni. Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di “prima informazione” su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Chi richiede i dati che lo riguardano, oltre ai dati aggiornati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.
Chi trova nella Centrale dei Rischi un’informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all’intermediario che l’ha segnalata, non alla Banca d’Italia. Se la Banca d’Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.
No. La Centrale dei Rischi rileva le informazioni inviate da banche e intermediari finanziari non per singoli finanziamenti concessi alla clientela ma raggruppate, per ciascun cliente, in voci prestabilite.
Sì, ma occorre presentare la documentazione che attesta la relazione tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti.
Sì, perché le segnalazioni rimangono visibili per 36 mesi.
Cosa vuol dire? In Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, che però sono di natura privata e dunque non gestiti dalla Banca d’Italia. Sono chiamati “Sistemi di informazioni creditizie” (SIC) e il loro funzionamento è disciplinato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).
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